Art. 5.
(Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva).

      1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro due mesi dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, prendendo posizione, in particolare, sui requisiti per l'ammissibilità della stessa.